Alla guida dello stato ci sono due consoli, i cui poteri sono ben determinati:
- arruolare i soldati,
- comandare l’esercito,
- comandare e presiedere senato e comizi,
- esercitare potere giudiziario nei casi più gravi,
- avere diritto di vita o di morte su tutti al di fuori del Pomerio (recinto sacro che divideva la città dall’ager publicus).
La carica di console dura un solo anno, senza l’ammissione ad una immediata rielezione.
Altro potere riconosciuto ai consoli, è simile ad un “diritto di veto“: un console si può opporre alle decisioni prese dall’altro console.
Durante i periodi di guerra i due consoli ripartiscono la loro attività: un console prende il comando dell’esercito e l’altro rimane a Roma per svolgere attività di ordinaria amministrazione.
Parte dei compiti assegnati all’inizio ai consoli, successivamente è data ai questori. Compito di questi è l’amministrazione del denaro dello stato, l’incasso dei tributi e il pagamento degli stipendi di militari ed impiegati.
Originariamente i questori sono due, segretari personali dei due consoli, da cui ricevevano la nomina.
Secondo Tacito, dal 447 a.C., i questori vengono eletti dai comizi tributi e nel 421 a.C. passano da 2 a 4, in modo che due possono amministrare le finanze e gli altri due seguire i consoli in guerra. Con il passare del tempo, le conquiste romane si allargano e le funzioni dello stato si accentrano, di conseguenza, il numero dei questori aumenta: sotto Silla arrivano ad essere 20 e con Cesare ben 40, per tornare, poi, a 20 durante l’impero.
Per svolgere il compito dell’allestimento delle flotte e della vigilanza sulle coste dell’Italia, nel 267 a.C., vengono creati 4 questori con questi compiti specifici.
Nel periodo imperiale, due questori sono assegnati all’imperatore con la funzione di leggerne i discorsi e le ordinanze al senato.
E’ prevista, anche, una magistratura straordinaria: il dittatore.
Il dittatore viene nominato nei periodi di forte pericolo, sostituendo i consoli in tutti i loro poteri. La carica del dittatore è limitata ad un periodo di 6 mesi, ad evitare che la dittatura si trasformasse in tirannia.
Il potere del dittatore era assoluto, per le sue sentenze non era ammessa provocatio (appello al popolo da parte del condannato a morte).
Inizialmente, il dittatore viene nominato dai consoli su richiesta del senato, successivamente viene eletto dai comizi.
Altra figura di magistrati sono i pretori, inizialmente sono i comandanti dei tre contingenti di 1.000 soldati ognuno forniti dalle tre tribù dei Ramni, dei Tizii e dei Luceri (praeitor = colui che marcia avanti). Dopo la monarchia, due pretori si occupano delle campagne di guerra ed il terzo amministra la giustizia a Roma.
Nel tempo l’importanza sempre maggiore acquisita dai pretori addetti alle attività militari, fa sì che il loro nome viene cambiato in consoli; mentre il terzo conserva l’antico nome e continua ad esercitare la funzione giudiziaria.
Più avanti, quest’ultimo pretore, viene accompagnato da un altro pretore, così che il praetor urbanus, segue le cause che sorgono tra i cittadini romani, e il praetor peregrinus segue le cause che sorgono tra i cittadini romani con i forestieri e quelle tra i forestieri stessi. Anche per i pretori il numero cambiò nel tempo, da 2 a 4, a 6 fino ad 8 nell’81 a.C.
Spesso i pretori seguono i consoli nelle province per amministrare la giustizia, a volte, possono essere inviati anche come governatori con poteri civili e militari.
Sempre tra i magistrati si trovano i censori, istituiti nel 443 a.C.
I censori sono due e sono eletti ogni 5 anni con una carica della durata di 18 mesi; per il periodo restante il senato dà disposizione affinchè altri magistrati o senatori svolgano le loro funzioni.
Nel primo periodo i censori si devono occupare di compilare le liste di cittadini da iscrivere nelle classi, nelle tribù e nelle centurie in base al censo, con una duplice finalità: il reclutamento militare e l’imposizione fiscale. Il Censimento si ha con un’assemblea cittadina presso il Campo Marzio, qui ogni cittadino deve dichiarare, sotto giuramento, il numero di figli e l’entità delle loro sostanze.
Successivamente i compiti dei censori si allargano e comprendono: vigilanza sugli appalti pubblici e sulla moralità dei constumi, compilazione della lista dei senatori, esonerare magistrati dalla loro carica nel caso ritenuti incapaci o indegni.
La volontà del censore viene equiparata alla legge, ad esempio la decisione di togliere un senatore dalle liste non ammette ricorso da parte dell’interessato o la possibilità di rispondere del proprio operato da parte del censore.